Art. 96.
(Coordinamento).

      1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di diverse imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
      2. Fermi restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e gli obblighi di cui all'articolo 10, il datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro coordina l'attuazione di tutte le misure relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e specifica, nel documento sulla protezione contro le esplosioni di cui all'articolo 98, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del predetto coordinamento.